Si scrive prestito vitalizio ipotecario si legge norma mangia risparmi povera gente.
La nuova legge 44/2015 ha introdotto e disciplinato anche in Italia il prestito vitalizio ipotecario o come comunemente detto “mutuo al contrario”.
Vediamo in primis come funziona questo prestito, per poi capire perché è uno strumento che, se dovesse prendere piede, potrebbe ridurre ancor più in povertà gli italiani e quelli che tra loro (anziani) fino ad ora hanno fatto da bastone di sostegno ai giovani disoccupati.
Il prestito è destinato a chiunque abbia più di 60 anni e sia titolare di immobile; ricorrendo queste condizioni il proprietario di una casa può fare richiesta alla banca di un prestito, offrendo in garanzia l’immobile medesimo. La banca, a seconda delle esigenze del richiedente potrà concedere una somma che varierà dal 15% a 50% del valore di mercato dell’immobile offerto in garanzia.
Fin qui in realtà nulla di nuovo rispetto al mutuo tradizionale, la novità vera sta nelle modalità di rimborso del prestito atteso che esso graverà sugli eredi del futuro de cuius.
Il debitore, infatti, otterrà subito dalla banca i soldi potendo restare nella sua abitazione sino alla morte (sua o del congiunto che con lui convive); dopo tale evento spetterà agli eredi rimborsare l’importo dovuto e tenere la casa o cedere alla banca l’immobile, che verrà venduto; l’istituto tratterrà poi per sé il dovuto e verserà agli eredi l’eventuale differenza ottenuta dalla cessione. Il tipo di tasso di interesse applicato all’importo erogato sarà simile a quello dei mutui: fisso, variabile, misto con “cap” e sarà stabilito dal mercato creditizio, o con maggiore probabilità dagli istituti di credito.
Analogamente accadrà, salvo accordi con gli istituti, per il calcolo degli interessi. Se infatti, ad oggi nel calcolo della somma dovuta alla banca al momento del decesso del proprietario venivano sempre capitalizzati anche gli interessi maturati anno per anno, in base alle nuove regole, invece, si dovrebbero poter concordare con la banca le modalità di rimborso graduali della quota di interessi e spese, evitando, così la capitalizzazione degli interessi. Questo almeno in linea di principio.
Dubbi, infatti, che le cose possano procedere diversamente da come immaginate son venuti allo stesso legislatore, secondo il quale, prevedendo che le cose possano avere sorte differente, e che a fine vita il prestito possa essere molto elevato, ha previsto una clausola di salvaguardia in base alla quale il saldo del debito non dovrà essere superiore al valore della casa. Per l’effetto è stato anche previsto che gli interessi possano essere saldati anno per anno dal debitore in vita, lasciando agli eredi da rimborsare il “solo” capitale iniziale. La legge, infatti, garantisce che gli eredi comunque non saranno chiamati a pagare alla banca una somma superiore al valore commerciale della casa ipotecata.
In alternativa, gli eredi potranno comunque provvedere a vendere l’immobile in proprio, in accordo con l’istituto di credito, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi, fermo restando, anche in questo caso, che l’importo del debito dovuto alla banca non potrà in ogni caso superare il ricavato della vendita dell’immobile, al netto delle spese sostenute.
Accanto alle garanzie per il consumatore la nuova norma prevede anche tutele chiare a favore della banca creditrice: in particolare , oltre al caso di morte del de cuius, alla banca spetterà il rimborso integrale del prestito nel caso in cui venga trasferita in tutto o in parte la proprietà o altri diritti di godimento dell’immobile dato in garanzia; e se si compiono atti che ne riducano significativamente il valore. In presenza di uno di questi casi, se il prestito non verrà rimborsato entro dodici mesi, il finanziatore avrà diritto a vendere l’immobile a valore di mercato (indicato da un perito indipendente) ed usare le somme ricavate per estinguere il credito (il valore della casa si decurta del 15% ogni dodici mesi, fino al momento della cessione), le spese sostenute e gli interessi eventualmente maturati.
-
Archivi
- aprile 2016
- giugno 2015
- maggio 2015
- gennaio 2015
- dicembre 2014
- novembre 2014
- ottobre 2014
- settembre 2014
- agosto 2014
- luglio 2014
- giugno 2014
- maggio 2014
- aprile 2014
- marzo 2014
- febbraio 2014
- ottobre 2013
- settembre 2013
- luglio 2013
- giugno 2013
- maggio 2013
- aprile 2013
- marzo 2013
- febbraio 2013
- gennaio 2013
- dicembre 2012
- novembre 2012
-
Meta