ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: norme facciata o diritto cogente?

Le dimissioni del ministro Federica Guidi, intervenute a seguito dello scandalo Eni – Total in quel di Viggiano (Basilicata), ove hanno sede alcuni pozzi per l’estrazione del petrolio, offrono lo spunto per riflettere sull’importanza, sulla vigenza e sul rispetto delle leggi anticorruzione e trasparenza contenute nella legge 150/09, D.Lgs 33/13 e L.190/12.
Come noto la legge 150 del 2009 e poi il D.Lgs 33/2013 e la legge 190 del 2012 hanno previsto che all’interno dell’amministrazione pubblica siano istituite nuove figure amministrative quali il responsabile della trasparenza ed il responsabile anticorruzione.
Obiettivo dichiarato dell’impianto normativo era ed è, secondo l’interpretazione della ex CIVIT, oggi ANAC,: “nella logica del decreto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità”.
Ulteriori passi avanti sono stati fatti dal punto di vista legislativo, con l’introduzione dell’accesso civico (strumento nelle mani anche del cittadino comune che può intimare alla PA di ottemperare alla legge ove questa risulti inadempiente) ed ancora del wistleblowing (termine inglese per indicare colui che dall’interno di una struttura pubblica o privata denuncia un episodio di malaffare), passi che forse non sono stati seguiti da una pari evoluzione di una parte dei dipendenti della PA e di grossa parte della cittadinanza, che ancora oggi non è a conoscenza di queste norme e del potere di controllo e vigilanza che esse hanno posto nelle loro mani.
Dal punto di vista più immediato, come si diceva, le norme hanno previsto l’introduzione nell’ambito del personale dirigenziale di prima fascia della PA del responsabile della trasparenza e del responsabile dell’anticorruzione, cui sono attribuiti poteri e compiti specifici.
Al responsabile della trasparenza è fatto obbligo di porre in essere tutte le azioni necessarie alla pubblicazione, diffusione ed implementazione delle notizie e dei dati relativi alla pubblica amministrazione sui siti web della PA e sui canali di diffusione delle informazione, il tutto in modalità e formato telematico facilmente intellegibile dall’utente (sul punto l’Anac ha più volte chiarito come i documenti debbano essere pubblicati in formato pdf, word etc..), nonché alla redazione del piano triennale della trasparenza e dell’integrità, con gli obiettivi da raggiungere ed i termini entro i quali conseguirli.
Di contro, al responsabile dell’anticorruzione è attribuito un compito in linea teorica più limitato nella dimensione (se è vero che il piano anticorruzione deve essere parte integrante del piano triennale della trasparenza e dell’integrità), ma certamente più gravoso nel merito; costui, infatti, deve porre in essere tutte le azioni volte a prevenire ogni fenomeno corruttivo all’interno della PA: tra le varie si possono registrare la mappatura ed il monitoraggio delle aree a rischio, la rotazione dei responsabili apicali posti a capo delle aree a rischio, la formazione professionale dei dirigenti ed a ruota dei dipendenti in tema di anticorruzione, la previsione di meccanismi di controllo interno e di sanzione (al di là dell’azione penale) nei confronti degli autori di illeciti, come ad esempio l’avvio di procedimenti disciplinari, il tutto, peraltro, sotto la vigilanza dell’OIV (organismo interno di vigilanza, cui è demandato il compito di verificare che le strutture della PA nel loro operato si attengano ai principi normativi).
Bisogna, in realtà, tener conto che gli oneri del responsabile anticorruzione sono ben più ampi di quanto si possa immaginare considerando che le stesse determinazioni dell’ANAC e del Dipartimento della Funzione pubblica danno una definizione di corruzione diversa e più vasta di quella contenuta nel codice penale: “le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, e sono tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui –a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso rimanga a livello di tentativo”.
Ciò premesso in linea teorica sorge una prima domanda: se questi sono i termini di legge come mai al MISE, al MEF (socio di ENI anche attraverso la Cassa Depositi e Prestiti) ed al Ministero dell’AMBIENTE non si sono accorti che soggetti a partecipazione pubblica e destinatari di pubblica autorizzazione potrebbero aver violato delle norme così rilevanti, anche in tema ambientale? E poi al proprio interno dette società non dovrebbero anch’esse essere soggette alla normativa sulla trasparenza e l’anticorruzione, oltre che alla 231/01? I responsabili anticorruzione che facevano?
Sul punto le risposte non sono né semplici né facili.
Partiamo dalla fine: per espressa previsione di legge e determinazione ANAC anche le società a partecipazione pubblica e persino le società di diritto privato, ma che svolgono attività, funzioni o che ricevono finanziamenti pubblici devono rispettare la legge sulla trasparenza e sull’anticorruzione, essendo gli adempimenti previsti dalla legge 231/01 –ove adottati dall’impresa- diversi da quelli previsti dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013.
In tal senso le delibera ANAC 8/2015: “le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001”. Benchè, infatti, entrambi i sistemi sono finalizzati a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi; il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.
La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell’Autorità, fa riferimento, infatti, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull’attuazione dello stesso.
Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione (che mai può essere un esterno-se non in via eccezionale e motivata) in stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza e sono adottate dall’organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.
Ciò detto, dunque, anche le società partecipate sono tenute ad assolvere agli obblighi di cui alla legge 190/2012 ed a quelli di cui al D.Lgs 33/2013 (nella misura delle attività di valenza pubblica) attraverso la nomina, in primo luogo dei responsabili trasparenza ed anticorruzione, ed in secondo luogo attraverso l’adozione di tutte quelle norme e precetti volti all’esatto adempimento della funzione attribuita (e peraltro retribuita).
I soggetti deputati al controllo interno, pertanto, potranno rispondere sia ai magistrati che all’ANAC, cui il PM è tenuto a mandare copia degli atti in caso di coinvolgimento di interessi pubblici, per dimostrare di aver fatto tutto il possibile -in teoria ed in pratica- per evitare fenomeni corruttivi o di degenerazione del funzionamento della società, non risultando esimente, ma anzi aggravante, l’imputazione penale a carico dei responsabili materiali dei reati ipotizzati. Essi, infatti, dovranno provare di aver previsto ed effettuato la mappatura dei rischi corruzione, il controllo dei rischi ed il monitoraggio delle aree a rischio, aver coinvolto gli OIV, la previsione e l’attuazione della rotazione dei dirigenti nei ruoli apicali, o ancora procedimenti atti a impedire situazioni di contiguità tra stazione appaltante ed appaltatore, o ancora situazioni di conflitto d’interesse e poi ancora di aver reso trasparente tutto quello che il D.Lgs 33 impone come minimo obbligatorio.
D’altronde le stesse linee guida contenute nell’aggiornamento del PNA (piano nazionale anticorruzione) dettate dall’ANAC nel dicembre 2015 così recitano per le società a partecipazione pubblica: “Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte. Gli obblighi di pubblicazione sull’organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs. n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle richiamate Linee guida. Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni”.
Detto ciò staremo a vedere cosa emergerà dalle indagini, le quali dovranno verificare anche se le succitate normative sono state rispettate.
Discorso a parte riguarda i cosiddetti controllori, ovvero nel caso in esame il MISE, il MEF ed il MinAMBIENTE, atteso che facilmente si potrebbe dire che la loro vigilanza si ferma all’atto dell’emissione dell’autorizzazione.
Benchè in casi come questo la normativa lascia spazi di incertezza maggiori, personalmente non sono convinto che il “caso” sia del tutto indifferente, se è vero che le competenze dei ministeri sono di fatto concentrate nell’attività di vigilanza, autorizzazione e controllo, con facoltà anche di emettere provvedimenti di revoca di precedenti atti.
In quest’ottica, fermo restando le valutazioni di carattere penale che gli inquirenti faranno sugli autori materiali dei reati, così come sulle eventuali complicità della politica, rimane la domanda iniziale: cosa è stato fatto in termini amministrativi ed in ossequio alle norme 190/2012 e 33/2013?
Pur senza entrare nel dettaglio della vicenda, nonché di norme particolarmente complesse quali quelle relative alle autorizzazioni rilasciate dai ministeri in tema di idrocarburi, non ritengo che le “competenze” e gli obblighi dei controllori si esauriscano nella fase di avvio del procedimento, ma proiettino il loro effetto anche nei momenti successivi se è vero che quasi nessuna autorizzazione di per sé è eterna o insuscettibile di modifica (le stesse AIA non hanno durata perenne). Anche in questo caso, pertanto, sarà utile verificare se le PA nazionali avranno, per il tramite dei propri responsabili anticorruzione e trasparenza, adottato tutte le misure, le cautele e le prevenzioni obbligatorie perché fenomeni di maladministration potessero verificarsi in danno della PA e della collettività.
Un parte delle risposte a tali quesiti dovrebbe essere rinvenibile sui siti internet dei ministeri e delle società a partecipazione pubblica, con la conseguenza che ove non presenti ciascun cittadino potrà, in osservanza ai diritti derivanti dall’istituto dell’accesso civico, introdotto dall’art.5 del D.Lgs 33/2013, farne richiesta di pubblicazione entro un breve termine pena la segnalazione della violazione agli organi competenti (Anac inclusa).
Per concludere possiamo dire che le normative in tema di anticorruzione e trasparenza sulle quali l’Anac sta riversando molto tempo ed attenzione, se ben interpretate e osservate, costituiranno nel prossimo futuro una sicura via in primo luogo per l’efficientamento della PA e di conseguenza per la riduzione dei casi di maladministration.

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PROCESSO USURA carte REVOLVING AMEX

Riprende domani, 11 giugno 2015, dinanzi al Tribunale Collegiale di Trani, Presidente Pavese, il processo nei confronti di 5 dirigenti di American Express accusati dalla Procura della Repubblica di Trani di usura e truffa.

L’inchiesta, partita nel 2008 a seguito della denuncia di un utente di Molfetta – e nella quale sono confluite anche segnalazioni della stessa Adusbef – si è tradotta in atto di accusa da parte della Procura della Repubblica di Trani nei confronti dei dirigenti AMEX nel 2012.

Da allora in poi si sono susseguite una serie di udienze, tra fase preliminare e fase dibattimentale, durante le quali sono stati ascoltati esponenti della Guardia di Finanza che avevano svolto le indagini, il Direttore della Filiale della Banca d’Italia di Bari all’epoca dei fatti ed alcuni consulenti del PM, dott. Michele Ruggiero, già noto alle cronache per indagini complesse e difficili come quelle sulle agenzie di rating per manipolazione del mercato o su diversi istituti bancari sempre per usura o per la somministrazione di derivati tossici o ancora per indagini su presunta manipolazione dell’Euribor.

Domani, invece, sarà la volta delle parti offese (oltre 10)- e degli altri consulenti della Procura, tra cui il Prof. Bruno Inzitari, i quali saranno chiamati a rispondere alle domande della Pubblica Accusa, dei difensori degli imputati e delle parti civili costituite, ovvero di Adusbef con l’avv. Antonio Tanza e di Adusbef-Puglia con l’avv. Vincenzo Laudadio, tra l’altro uniche associazioni presenti ed ammesse in ragione della loro riconosciuta esperienza nelle tematiche bancarie e finanziarie.

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Il prestito vitalizio secondo la legge 44 del 2015

Si scrive prestito vitalizio ipotecario si legge norma mangia risparmi povera gente.
La nuova legge 44/2015 ha introdotto e disciplinato anche in Italia il prestito vitalizio ipotecario o come comunemente detto “mutuo al contrario”.
Vediamo in primis come funziona questo prestito, per poi capire perché è uno strumento che, se dovesse prendere piede, potrebbe ridurre ancor più in povertà gli italiani e quelli che tra loro (anziani) fino ad ora hanno fatto da bastone di sostegno ai giovani disoccupati.
Il prestito è destinato a chiunque abbia più di 60 anni e sia titolare di immobile; ricorrendo queste condizioni il proprietario di una casa può fare richiesta alla banca di un prestito, offrendo in garanzia l’immobile medesimo. La banca, a seconda delle esigenze del richiedente potrà concedere una somma che varierà dal 15% a 50% del valore di mercato dell’immobile offerto in garanzia.
Fin qui in realtà nulla di nuovo rispetto al mutuo tradizionale, la novità vera sta nelle modalità di rimborso del prestito atteso che esso graverà sugli eredi del futuro de cuius.
Il debitore, infatti, otterrà subito dalla banca i soldi potendo restare nella sua abitazione sino alla morte (sua o del congiunto che con lui convive); dopo tale evento spetterà agli eredi rimborsare l’importo dovuto e tenere la casa o cedere alla banca l’immobile, che verrà venduto; l’istituto tratterrà poi per sé il dovuto e verserà agli eredi l’eventuale differenza ottenuta dalla cessione. Il tipo di tasso di interesse applicato all’importo erogato sarà simile a quello dei mutui: fisso, variabile, misto con “cap” e sarà stabilito dal mercato creditizio, o con maggiore probabilità dagli istituti di credito.
Analogamente accadrà, salvo accordi con gli istituti, per il calcolo degli interessi. Se infatti, ad oggi nel calcolo della somma dovuta alla banca al momento del decesso del proprietario venivano sempre capitalizzati anche gli interessi maturati anno per anno, in base alle nuove regole, invece, si dovrebbero poter concordare con la banca le modalità di rimborso graduali della quota di interessi e spese, evitando, così la capitalizzazione degli interessi. Questo almeno in linea di principio.
Dubbi, infatti, che le cose possano procedere diversamente da come immaginate son venuti allo stesso legislatore, secondo il quale, prevedendo che le cose possano avere sorte differente, e che a fine vita il prestito possa essere molto elevato, ha previsto una clausola di salvaguardia in base alla quale il saldo del debito non dovrà essere superiore al valore della casa. Per l’effetto è stato anche previsto che gli interessi possano essere saldati anno per anno dal debitore in vita, lasciando agli eredi da rimborsare il “solo” capitale iniziale. La legge, infatti, garantisce che gli eredi comunque non saranno chiamati a pagare alla banca una somma superiore al valore commerciale della casa ipotecata.
In alternativa, gli eredi potranno comunque provvedere a vendere l’immobile in proprio, in accordo con l’istituto di credito, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi, fermo restando, anche in questo caso, che l’importo del debito dovuto alla banca non potrà in ogni caso superare il ricavato della vendita dell’immobile, al netto delle spese sostenute.
Accanto alle garanzie per il consumatore la nuova norma prevede anche tutele chiare a favore della banca creditrice: in particolare , oltre al caso di morte del de cuius, alla banca spetterà il rimborso integrale del prestito nel caso in cui venga trasferita in tutto o in parte la proprietà o altri diritti di godimento dell’immobile dato in garanzia; e se si compiono atti che ne riducano significativamente il valore. In presenza di uno di questi casi, se il prestito non verrà rimborsato entro dodici mesi, il finanziatore avrà diritto a vendere l’immobile a valore di mercato (indicato da un perito indipendente) ed usare le somme ricavate per estinguere il credito (il valore della casa si decurta del 15% ogni dodici mesi, fino al momento della cessione), le spese sostenute e gli interessi eventualmente maturati.

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BAIL IN: in due parole si nasconde l’ennesima buggeratura di correntisti e consumatori.

Nel giugno del 2013, subito dopo il salvataggio di Cipro l’Unione Europea ha adottato una direttiva denominata “Banking Recovery and Resolution” con la quale per la prima volta nella storia vengono scaricati palesemente sui correntisti e consumatori i fallimenti di chi quelle banche amministra.
La norma, la cui entrata in vigore era fissata per il 1^ gennaio 2015, diverrà operativa ed esecutiva a breve, dopo che molti paesi, Italia inclusa, avranno recepito nell’ordinamento nazionale i suoi precetti.
Ma vediamo di cosa si tratta: sostanzialmente è una norma voluta da Bruxelles che prevede, in caso di fallimento di una banca, che siano in prima battuta i clienti della stessa a pagare per salvarla, mentre lo stato del paese in cui ha sede la banca entrerà in gioco solo in un secondo momento.
In altre parole, se una banca è in procinto di fallire, verosimilmente per i grossi debiti accumulati da chi quella banca gestisce, i primi a dover sborsare il proprio denaro non saranno gli AD, i Presidenti etc…. ma saranno gli azionisti, gli obbligazionisti ed infine i depositi bancari superiori ai 100mila euro; quelli inferiori, invece, resteranno ancora garantiti.
Non dovranno invece partecipare al bail in i possessori di obbligazioni garantite (le ordinarie sono escluse), pensioni e salari dei dipendenti, salvo che ogni stato, nell’ambito della risicata autonomia decida di includere, così come di escludere altre categorie.
Lo Stato, tuttavia, non sparirà del tutto, nella misura in cui interverrà per salvare una banca solo dopo che azionisti e creditori avranno pagato l’8% delle passività totali dell’istituto. In realtà saranno sempre i cittadini a dover sopperire alle incapacità degli amministratori atteso che lo Stato subentrerà sempre facendo ricorso ai denari recuperati grazie alla fiscalità generale.
Lo scopo della norma, sarebbe quello di evitare che a pagare siano tutti i contribuenti, in realtà però, a rimetterci sarà chi deposita i propri soldi ed anche i contribuenti.
A ciò si aggiunga che ogni Stato dovrà costruire nei prossimi 10 anni un fondo nazionale che dovrà raggiungere un livello pari ad almeno lo 0,8% dei depositi garantiti da tutte le istituzioni creditizie del Paese.
Laconico, ma altamente significativo e preoccupante in tal senso, un commento della Banca di Italia reperibile su twitter che recita: «i clienti andranno pienamente informati del fatto che potrebbero dover contribuire al risanamento di una banca».
Insomma, oltre ai vari prelievi forzosi che di tanto in tanto i Governi italiani effettuano su depositi bancari, conti correnti, pensioni etc… d’ora in poi potremo dover fare i conti con i prelievi forzosi sui nostri risparmi per ripagare i debiti contratti dai vertici degli istituti di credito.

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Rassegna ADUSBEF 23.01.2015

Banche, banche ed ancora banche..

http://95.110.252.214/VoloPressSuite/ReportPublisher/Default.aspx?USER=MNOVELLI&ID=acccb3b5-5744-4b5b-a027-29b437a2374f

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Rassegna stampa Adusbef 05.12.2014

Un pò di commenti sulla vicenda AMEX.

http://95.110.252.214/VoloPressSuite/ReportPublisher/Default.aspx?USER=MNOVELLI&ID=ca4a03ee-7fee-4f60-b901-32926dd0ba6e

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Processo Amex: anche per il Tribunale la competenza è Trani

PROCESSO USURA carte REVOLVING AMEX – Il processo resta a Trani per competenza territoriale

Si è concluso da poco la terza udienza dibattimentale davanti al Tribunale di Trani nei confronti di 5 dirigenti di American Express.

La Procura di Trani aveva chiesto nel 2012 il rinvio a giudizio dei cinque imputati ipotizzando i reati di truffa ed usura bancaria ai danni di alcuni cittadini della provincia di BAT (Barletta, Andria, Trani), in relazione all’elargizione di prestiti in danaro realizzati attraverso il rilascio di carte di credito del tipo “revolving”, sulle quali venivano applicati tassi di mora usurari.

All’odierna udienza il Tribunale, sciogliendo la riserva del 27 novembre scorso ha confermato, come già fatto in udienza preliminare dal GUP, la propria competenza territoriale e pertanto ha respinto l’eccezione delle difese degli imputati che volevano trasferire il processo a Roma. Il processo resta a Trani.

A seguire le parti hanno articolato le loro richieste istruttorie ed il Tribunale ha rinviato la causa al prossimo 19 marzo 2015, data in cui si procederà all’esame dei testi e dei consulenti tecnici della Procura, Pm dott. Michele Ruggiero, ed all’acquisizione delle intercettazioni telefoniche.

Analoghe richieste sono state effettuate da Adusbef ed Adusbef Puglia, parti civili nel processo, rappresentate dagli avv.ti Antonio Tanza e Vincenzo Laudadio, uniche associazioni di consumatori ammesse in giudizio in ragione della loro pluriennale e specifica competenza in materia bancaria.

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Rassegna Adusbef 28.11.2014

Processo revolving Amex ed altro ancora. Buona lettura.
http://95.110.252.214/VoloPressSuite/ReportPublisher/Default.aspx?USER=MNOVELLI&ID=841fc5b3-ed3d-4c95-af05-52aa2b035c5e

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PROCESSO USURA carte REVOLVING AMEX

Riprendono domani 27.11.2014, dinanzi al Tribunale collegiale di Trani, i processi nei confronti di 5 dirigenti di American Express accusati dalla Procura della Repubblica di Trani di usura e truffa.

Si tratta infatti di due procedimenti distinti, mentre nei confronti dei due imputati Di Febo Daniele e Peretti Melissa il GUP ha disposto il rinvio a giudizio secondo il rito ordinario, per Del Borgo Giglio, Quarra Massimo e Fontana Francesco i difensori hanno fatto richiesta di rito immediato.

Per tutti la Procura di Trani aveva chiesto nel 2012 il rinvio a giudizio ipotizzando i reati di truffa ed usura ai danni di alcuni cittadini della provincia di BAT (Barletta, Andria, Trani), in relazione all’elargizione di prestiti in danaro realizzati attraverso il rilascio di carte di credito del tipo “revolving”, sulle quali venivano applicati tassi di mora usurari.

L’inchiesta – nella quale sono confluite anche segnalazioni della stessa Adusbef – è partita nel 2008 a seguito della denuncia di un utente di Molfetta che, a fronte di un prestito di 2.600 euro, non avendo pagato una rata di 129,43 euro, si era visto recapitare una richiesta di 686,54 euro, cioè superiore di oltre 5 volte alla rata non pagata ed ad un tasso di interesse moratorio ben superiore a quello soglia previsto dalla legge antiusura fissato al 25,23% per il trimestre di riferimento, che secondo le perizie sfiorava il 250%.

Nel processo sono costituite parte civile l’Adusbef con l’avv. Antonio Tanza e l’Adusbef-Puglia con avv. Vincenzo Laudadio, uniche associazioni presenti ed ammesse oltre ad alcuni consumatori, quali parti offese.

Bari, 26 novembre 2014

Avv.Vincenzo Laudadio

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Rassegna Adusbef 25.11.2014

L’Aeeg (con le pratiche sul distacco verso i morosi) ed il Governo in barba al referendum di due anni fa scaricano sui consumatori i maggiori oneri per gli investimenti nel settore idrico calpestando il voto referendario e la democrazia. Adusbef dice no a questo. L’acqua è e deve rimanere bene comune e non per pochi ricchi!
http://95.110.252.214/VoloPressSuite/ReportPublisher/Default.aspx?USER=MNOVELLI&ID=4be65c22-f3fb-4267-8c74-5354e9d6b845

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